STATUTO
ART. 1 – (Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente
del Terzo Settore denominato: <<Genitori in fuga APS>> .
Il quale Ente assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in via Manzoni n.3, nel Comune di Casalserugo, C.F./P.IVA 04995420280. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma
l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 (Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e
dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli
aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri
dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 - (Finalità e attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
· educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;· organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;· formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
Sempre al fine di raggiungere lo scopo sociale, L’associazione può compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali, anche nei confronti del pubblico, compreso operare nel settore pubblicitario e, delle sponsorizzazioni, purché in ogni caso in via strettamente strumentale ed accessoria alle attività istituzionali dell’ente.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6 - (Ammissione)
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da
spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 4 categorie di soci:
fondatori: sono coloro i quali hanno sensibilmente contribuito alla promozione e alla costituzione dell’associazione;
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
sensi di legge;
economico – finanziario, consultare i verbali;
e il dovere di:
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di
solidarietà;
ART. 8 (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea oppure all’organo di amministrazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni
dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 - (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale - l’art. 17 va disciplinato solo nel caso in cui l’organo sia
previsto)
- Organo di revisione (eventuale – l’art. 18 va disciplinato solo nel caso in cui l’organo sia
previsto)
ART. 11 - (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci
mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di
seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
responsabilità nei loro confronti;
competenza.
ART. 13 - (Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello
stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega
scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il
numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a
cinquecento).
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la
qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci (maggioranza inderogabile)
La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.
ART. 14 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario
e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 15 - (Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione è composto da tre o cinque membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 16 - (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e
l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo
all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 (Organo di controllo)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile
iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
amministrazione;
concreto funzionamento
utilità sociale
all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile
iscritto al relativo registro.
ART. 19 - (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017
nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità previste.
ART. 21 (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni
anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di
attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea
ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 22 (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 23 (Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti
dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 24 (Assicurazione dei volontari)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per
la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le
modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.
117/2017.
ART. 26 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.